Ricerca Avanzata
   Tribunale di Bologna
   Tribunali Emilia-Romagna
   Corte d'Appello di Bologna
   Lo Studio nelle Alte Corti
 
Corte d'Appello di Bologna > Trattamenti sanitari
Data: 22/01/2008
Giudice: Migliorati
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 272/07
Parti: Flai-Cgil c. Parmovo s.r.l.
INDENNIZZO DA EMOTRASFUSIONE


Artt. 1 e 2 della legge 210/1992

L’assenza di infezioni in atto a carico del soggetto che ha contratto, a causa di trasfusioni, la epatite HCV positiva, pur non comportando l’ascrivibilità della patologia ad una delle categorie previste dalla tabella A allegata al DPR 834/1981, dà comunque diritto all’indennizzo previsto dagli artt. 1 e 2 della legge 25.2.1992 n. 210 come modificata dall’art. 1 della legge 25.7.1997 n. 238.

Ciò è quanto sancito dalla Corte di Appello di Bologna in applicazione del recente orientamento della Corte di Cassazione (sentenza della Sezione Lavoro n. 10214 del 4.5.2007) che ha ampliato i confini della tutela riconosciuta ai soggetti che hanno subito danni irreversibili a causa di infezioni contratte a seguito di trasfusioni.

Ribadisce la Corte di Appello che detto ampliamento discende da una lettura costituzionalmente orientata (in relazione ai parametri generali fissati negli artt. 2 e 32 della Costituzione) della normativa di tutela contenuta nella legge n. 210 del 1992 riferita ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, che consente di riconoscere l’indennizzo, previsto dalla citata legge 210 in favore dei sopraindicati soggetti, in tutti i casi di lesione permanente dell’integrità psico-fisica, cioè della salute come tale, indipendentemente dall’incidenza sulla capacità di produzione di reddito.

Conseguentemente, per la Corte di Appello, deve essere riconosciuto il diritto all’indennizzo in questione, che ha carattere assistenziale e non è comparabile perciò con il risarcimento del danno, anche al soggetto affetto da contagio HCV che, pur in assenza di sintomi e pregiudizi funzionali attuali, determina sicuramente un danno permanente alla salute, dovendosi intendere il richiamo alla tabella A allegata al DPR 834/1981 semplicemente quale prescrizione dei criteri di massima finalizzati alla liquidazione.